Disabilità e parità di genere negli appalti pubblici: le Linee guida

Pubblicato sulla G.U. del 26 luglio 2023 il decreto contenente le Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché’ l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (D.P.C.M. 20 giugno 2023). 

Le Linee guida, adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, definiscono gli strumenti e i meccanismi premiali che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari, ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

 

I commi 4 e 5 dell’articolo 1 dell’allegato II.3 citato decreto legislativo recano disposizioni dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l’assunzione di giovani di età inferiore a 36 anni e di donne.

 

In particolare, costituiscono requisiti necessari dell’offerta:

 

a. l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge n. 68/1999;

 

b. l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

 

Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono verificare casi i cui è concessa la possibilità di deroga, come: affidamenti diretti per importi di modico valore o di procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiore a 3 unità di personale; assunzione di personale con abilitazioni tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo; procedure per somma urgenza o protezione civile o, comunque, altrimenti giustificate da specifiche ragioni di urgenza.

 

Si prevede, inoltre, che i bandi contengano ulteriori misure premiali che prevedano l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato.

 

Le Linee guida in commento, pertanto, illustrano alle stazioni appaltanti e agli operatori economici alcuni criteri applicativi riguardanti:

 

– la definizione della metodologia da utilizzare per definire la quota del 30% delle assunzioni da destinare, rispettivamente a occupazione giovanile e femminile;

 

– l’indicazione delle circostanze che rendono il ricorso all’inserimento di clausole di premialità o il rispetto della destinazione della quota del 30% alle nuove assunzioni giovanili e femminili, in tutto o in parte impossibile o contrastante con gli indicati obiettivi e pertanto, plausibile il ricorso alle deroghe;

 

– l’indicazione esemplificativa e non esaustiva di alcune clausole di premialità che le stazioni appaltanti possono utilizzare per la predisposizione della documentazione di gara.

 

In ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale del 30% si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l’arco temporale di esecuzione del contratto. In riferimento all’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% nelle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, le Linee guida precisano che deve sussistere una relazione o un nesso funzionale tra l’esecuzione del contratto e le assunzioni, nel senso che nel calcolo della quota corrispondente al numero delle assunzioni obbligatorie occorre fare riferimento a tutte le assunzioni funzionali a garantire l’esecuzione del contratto aggiudicato, escludendo quelle non funzionali al predetto scopo.

 

In caso di subappalto, qualora l’appaltatore abbia già raggiunto la percentuale del 30%, il subappaltatore non sarà tenuto ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate dalla norma primaria, fermo restando che le assunzioni da questi effettuate rileveranno per determinare la base di calcolo della quota del 30%.

 

Le stazioni appaltanti dovranno dare una adeguata e specifica motivazione nei casi in cui intendano avvalersi di una delle deroghe previste dal comma 7 dell’articolo 1 dell’allegato II.3. 

 

Per quanto attiene all’occupazione giovanile, ad esempio, la motivazione, a sostegno della deroga all’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% di nuove assunzioni di giovani, potrebbe considerare i casi in cui esigenze specifiche correlate alle caratteristiche delle mansioni da svolgere per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, richiedano, per oltre il 70% delle nuove assunzioni, una pregressa esperienza o specializzazione tali da rendere la fascia anagrafica giovanile con esse incompatibile, quale, a titolo esemplificativo, quella corrispondente ad un arco temporale ultra quindicennale. In tali casi, quindi, la stazione appaltante potrà individuare la riduzione della quota da applicare ritenuta più congrua, motivando, in modo analitico, la necessità della predetta esperienza. 

 

Riguardo all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, si ricordi che, il comma 3 dell’articolo 1 dell’allegato II.3 del Codice degli appalti pubblici, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, di consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

 

Il decreto in commento ritiene che l’assolvimento dell’obbligo di cui sopra dovrebbe essere richiesto, con espressa previsione nel bando di gara, anche agli operatori economici con più di 50 dipendenti.

CCNL Ceramica Industria: al via la trattativa per il rinnovo contrattuale

I Sindacati chiedono aumenti salariali, welfare e nuove figure professionali

A seguito dell’incontro tra le Parti Sindacali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil e di Confindustria Ceramica, si è dato il via alla trattativa riguardante il rinnovo del CCNL Ceramica-Industria. Il contratto collettivo nazionale è applicabile ai dipendenti delle imprese industriali produttrici di piastrelle di ceramica, di materiali refrattari, di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès. Nel corso del meeting, sono stati illustrati i contenuti della piattaforma rivendicativa varata il 14 luglio scorso che comprendono i temi di maggiore interesse per i lavoratori del Settore, vale a dire: aumenti salariali; diritti; organizzazione del lavoro e la relativa classificazione, con la presenza delle nuove figure professionali; misurazione della rappresentanza; sistema di appalti e welfare contrattuale. La riunione è stata aggiornata al 23 ottobre 2023.

Emergenze clima, le misure a tutela dei lavoratori

Il Consiglio dei ministri ha varato degli interventi sulla cassa integrazione per la protezione delle attività lavorative esposte ai fenomeni ambientali estremi (Consiglio dei ministri, comunicato 26 luglio 2023, n. 45).

Con la seduta del 26 luglio, il Consiglio dei ministri ha adottato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo.

In particolare, da luglio a dicembre 2023, viene prevista per le attività lavorative la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni, lo strumento già operante per altri settori. 

Inoltre, viene introdotta la possibilità di ricorrere al trattamento d’integrazione salariale agricola (CISOA) a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro, non conteggiando detti periodi di trattamento ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno stabilita dalla normativa in vigore.

Da parte loro, i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute dovranno favorire la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008, potendo recepire queste intese con un proprio decreto.

Infine, tra l’altro, si stabilisce che, entro il 30 novembre 2023, possa essere versato, in quota parte, il contributo di solidarietà previsto dalla Legge di bilancio 2023 da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico senza applicazione di sanzioni e interessi.

Fondo Asim: Piano Sanitario Straordinario per gli alluvionati di Emilia Romagna e Marche

Nuove prestazioni per gli iscritti al Fondo e il proprio nucleo familiare

Fondo Asim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore di aziende che esercitano servizi di pulizia, servizi integrati-multiservizi, fornisce da sempre il sostegno necessario per la salvaguardia della salute delle lavoratrici e dei lavoratori aderenti ad esso.
A tal proposito, il predetto ha realizzato un Piano Sanitario Straordinario Emergenza Emilia Romagna e Marche, integrativo dell’ordinario conseguentemente alle alluvioni accadute in Emilia Romagna e nelle Marche lo scorso 16 maggio.
Possono fruire del rimborso delle prestazioni, gli iscritti che hanno la copertura sanitaria attiva nel mese di maggio 2023, residenti nelle due regioni coinvolte, nonché i familiari presenti nel loro nucleo abitativo che hanno subito danni.
Le prestazioni offerte sono valide dal 16 maggio 2023 al 31 luglio 2023 o fino a esaurimento budget dedicato a queste e sono gestite esclusivamente in forma di rimborso direttamente da Asim.
Per utilizzarle non è richiesta alcuna prescrizione medica né l’applicazione di franchigia.
Quelle previste sono le seguenti:
– visite specialistiche ed accertamenti diagnostici per i familiari;
– il rimborso della franchigia sostenuta dagli iscritti per visite specialistiche e accertamenti diagnostici effettuate mediante il Piano Sanitario Ordinario presso strutture convenzionate;
– visita psicologica per iscritti al Fondo e familiari;
– le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa effettuate da medici specialisti per gli aderenti ed i familiari;
– acquisto o noleggio di ausili socio sanitari;
– rimborso nella misura del 70% dell’acquisto di occhiali da vista, lenti e lenti a contatto.
Affinché anche il nucleo abitativo possa fruire delle prestazioni sanitarie offerte dal Fondo Asim, nella sezione “Elenco file allegati” del portale di Asim, all’interno della propria area riservata, deve esser debitamente compilata l’autocertificazione del nucleo abitativo.

CCNL Alimentari Industria: iniziate le trattative per il rinnovo

Tra le richieste dei sindacati 230,00 euro sul TEM e 70,00 sullo IAR, per quanto riguarda la parte normativa innovazioni su welfare, appalti, classificazione, formazione e riduzione dell’orario di lavoro settimanale a parità di salario da 40 a 36 ore

Il 25 luglio Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno presentato alle associazioni datoriali la piattaforma per il rinnovo del CCNL Alimentari – Industria 2023-2027 in scadenza il prossimo 30 novembre, applicabile ad  oltre 400mila lavoratori del settore.
Innanzitutto, è stato constatato l’andamento produttivo positivo e per tale motivo sono state richiesti un aumento di 230,00 euro sul TEM e di 70,00 euro sullo IAR, oltre a 40,00 euro in caso di mancata contrattazione di secondo livello e 150,00 euro come indennità di quadro.
Per quanto riguarda gli aspetti normativi, è richiesta l’introduzione di innovazioni su welfare, appalti, classificazione, formazione, oltre alla riduzione dell’orario di lavoro settimanale a parità di salario, da 40 a 36 ore.
Con questo rinnovo, pertanto, i sindacati vogliono frenare la precarietà e difendere dall’inflazione il potere d’acquisto delle retribuzioni.
I prossimi incontri sono previsti per il 18 settembre, il 25 settembre e il 3 ottobre.